L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità hanno sottoscritto, in data 15 maggio 2025, il nuovo Protocollo d’intesa 2025.

Nell’espletamento delle funzioni istituzionali le parti si impegnano a porre in essere ogni azione utile per promuovere i principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel mondo del lavoro e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere.

Tra le forme di collaborazione previste nel protocollo si segnalano le seguenti:

  • comunicazione tempestiva da parte dell’INL, nei rispettivi ambiti regionali e provinciali, alle Consigliere/ai Consiglieri di parità di eventuali situazioni discriminatorie di genere, anche collettive, riscontrate durante le ispezioni effettuate;
  • trasmissione di informazioni alle competenti Consigliere/i Consiglieri di parità sugli squilibri nella posizione tra uomini e donne riscontrati in azienda nel corso delle ispezioni e su ogni altra questione di comune interesse;
  • trasmissione all’Ufficio della Consigliera nazionale di parità che ne faccia richiesta dei dati annuali relativi all’attività ispettiva in materia di discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro;
  • promozione di momenti di approfondimento e studio che coinvolgano il personale dell’Ispettorato e dell’Ufficio della Consigliera di parità, allo scopo di rafforzare competenze, conoscenze e metodologie di intervento nell’ambito delle azioni antidiscriminatorie e di tutela e promozione della parità e pari opportunità nei luoghi di lavoro.

Con il messaggio n. 1505 del 15 maggio 2025 l’INPS comunica alcune novità nel servizio dedicato alle visite mediche di controllo.

In particolare, le nuove funzionalità ampliano le modalità con cui i datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere verifiche per i lavoratori assenti dal servizio per malattia.

Il servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo – lavoratori privati e pubblici/Polo unico”, disponibile sul Portale INPS, è stato arricchito con due nuove funzionalità:

  • “Richieste da attestati di malattia”, che consente di inviare richieste di visite mediche di controllo direttamente selezionando gli attestati di malattia dei lavoratori;
  • “Verifica richieste da attestati di malattia”, che permette di monitorare lo stato delle richieste inviate.

È legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore responsabile di omesse registrazioni di cassa per importi di modesto valore, accertate tramite investigazioni nonché attraverso il riepilogo a fine turno delle operazioni effettuate con il codice identificativo del lavoratore medesimo. Si tratta di fatti espressione di una personalità incline all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà e, pertanto, idonei a giustificare il licenziamento (Cass. 11985/2025).

Il Garante privacy nella newsletter dell’8 maggio ha comunicato di aver comminato una sanzione di 50mila euro ad un’azienda che rilevava la posizione geografica di circa cento dipendenti durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile. Dall’istruttoria è emerso che l’azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l’esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l’indirizzo dichiarato nell’accordo individuale di smart working.

Il Garante ha ricordato che anche in caso di svolgimento della prestazione in modalità agile l’impiego di strumenti tecnologici da parte del datore di lavoro, dai quali derivi la possibilità di controllare a distanza l’attività lavorativa, impone le medesime cautele previste in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 4 Legge 300/1970 l’utilizzo di tali strumenti può avvenire esclusivamente per il perseguimento delle tassative finalità previste dalla legge, ossia “… per esigenze organizzative produttive, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” nel rispetto delle garanzie procedurali ivi stabilite.  

Nel caso in esame, invece, mancavano le finalità indicate dall’art. 4 e, dunque, la base giuridica per il trattamento dei dati personali dei dipendenti, motivo per il quale il comportamento dell’azienda è stato ritenuto in contrasto con i principi di liceità, correttezza e trasparenza alla base del Regolamento UE 2016/679.

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