Personale direttivo e compenso per lavoro straordinario nella recente giurisprudenza

La tematica del diritto al compenso per lavoro straordinario del personale direttivo è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte che è tornata a ribadire quale sia la nozione di personale direttivo e a quali condizioni sia giustificata la retribuzione del lavoro svolto oltre il normale orario.

La nozione di personale direttivo include figure diverse dai dirigenti in senso stretto.

Secondo consolidata giurisprudenza per personale direttivo non si intendono solo «tutti i dirigenti e institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, bensì, anche in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, il personale dirigente c.d. minore, ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, i capi di singoli servizi o sezioni d’azienda, i capi ufficio e i capi reparto che eccezionalmente possono svolgere persino attività manuale» (Cass. 26511/2020).

Il personale direttivo così individuato, di regola, non è sottoposto ai limiti di legge relativi all’orario di lavoro in ragione della maggiore autonomia di cui gode nella determinazione della quantità di lavoro e nella distribuzione temporale della prestazione lavorativa.

La norma di riferimento è l’art. 17 comma 5 D.lgs. 66/2003 che individua le categorie di lavoratori escluse dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di orario di lavoro.

Secondo la norma citata, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, non si applicano le disposizioni ex artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del D.lgs. 66/2003 ai lavoratori «la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, ….ai dirigenti, al personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di decisione autonomo».

Esiste, tuttavia, un limite all’esclusione del personale direttivo dalla disciplina del lavoro straordinario.

Il personale direttivo, infatti, ha diritto al compenso per lavoro straordinario se:

  • la disciplina collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per esso un orario normale di lavoro e tale orario venga in concreto superato o
  • la durata della prestazione lavorativa ecceda il limite di ragionevolezza e sia particolarmente gravosa e usurante, tenuto conto della necessaria tutela della salute e dell’integrità psico-fisica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l’elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l’elemento qualitativo relativo all’impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore (Cass. 31999/2018; Cass. 26511/2020; Cass. 13178/2025).

Sulla base dei principi sopra esposti è stato escluso – ad esempio – il diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario di un responsabile del magazzino inquadrato come impiegato con funzioni direttive per non aver dimostrato che le prestazioni eccedenti l’ordinario sconfinassero oltre i limiti della ragionevolezza. Nel caso di specie, infatti, non era emerso con certezza se e quanto tempo prima delle 8 il dipendente si recasse al lavoro, se e quanto tempo vi si trattenesse dopo il termine dell’orario serale, se avesse realmente lavorato il sabato anche nei periodi di chiusura estiva, natalizia o festiva, chiusura, peraltro, confermata con sicurezza da numerosissime testimonianze (Cass. 1385/2020).

Condividi l'articolo