Dimissioni dei genitori nei primi 3 anni di vita del figlio. Da convalidare anche durante il periodo di prova
Il Ministero del Lavoro con nota 14744/2025 ha chiarito che le dimissioni di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro, a norma dell’art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.
La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ha subito un’evoluzione normativa significativa ad opera della cosiddetta riforma Fornero, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino. La convalida si inserisce all’interno del complesso quadro normativo volto a rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare.
Tanto premesso, il Ministero ha ritenuto che l’obbligo di convalida delle dimissioni debba applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova, considerata la necessità di assicurare, in coerenza con la ratio propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela, posto che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova.
Fa il personal trainer nonostante i divieti del medico aziendale. Legittimo il licenziamento
L’attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento laddove non sia compatibile e rischi di aggravare le condizioni fisiche che abbiano ridotto la sua capacità lavorativa.
Pertanto, è legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che in ambito extra-lavorativo svolga l’attività di personal trainer e faccia allenamenti incompatibili con le prescrizioni del medico aziendale che lo abbia ritenuto idoneo alla mansione, ma con limitazione della movimentazione manuale dei carichi aventi peso superiore ai 18 kg. Si tratta, infatti, di condotte contrarie ai doveri di diligenza e fedeltà, correttezza e buona fede che impongono al dipendente di astenersi da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi del datore e ledere il vincolo fi fiducia che è alla base del rapporto (Cass. 28367/2025).
Accessi abusivi al sistema gestionale. Licenziamento per giusta causa
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente che abbia compiuto reiterate condotte di abuso negli accessi al sistema aziendale ricercando, visualizzando e trasmettendo all’esterno dati sensibili ed esponendo l’azienda a danni di immagine oltre che a potenziali pregiudizi patrimoniali.
Si trattava, infatti, di condotte poste in essere in violazione della policy interna sull’utilizzazione dei sistemi e degli asset aziendali, che legittimano il licenziamento per giusta causa. Infatti, per lungo tempo il dipendente si era dedicato ad attività estranee ai compiti assegnatigli, mostrando disinteresse per il suo lavoro e violando palesemente i doveri di fedeltà e diligenza e incrinando il rapporto di fiducia con il datore di lavoro (Cass. 28365/2025).

