Accantonamento del TFR. Vediamo cosa è cambiato con la legge di bilancio 2026

La legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) è intervenuta anche sulla disciplina dell’accantonamento del TFR, superando il sistema del silenzio-assenso e introducendo il meccanismo dell’adesione automatica ai fondi di previdenza complementare previsti dalla contrattazione collettiva. Non solo. È stata anche ampliata la platea di aziende tenute al versamento in favore del Fondo Tesoreria Inps delle quote di TFR non destinate ai fondi di previdenza complementare.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Come sappiamo, fino ad oggi la disciplina è stata la seguente.

Entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore ha dovuto esprimersi sulla destinazione del proprio TFR, potendo optare tra due diverse alternative:

  • aderire espressamente alla previdenza complementare, indicando il fondo pensione prescelto e dichiarando la propria volontà di conferirvi a titolo di contribuzione il TFR maturando (assenso esplicito);
  • non aderire alla previdenza complementare, dichiarando espressamente il proprio diniego (rifiuto esplicito). In caso di impresa con meno di 50 dipendenti, si verificava il mantenimento del TFR maturando presso il datore di lavoro; in caso di impresa con almeno 50 dipendenti, il TFR era conferito obbligatoriamente al Fondo Tesoreria dell’INPS.

Se nei 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non indicava dove accantonare il proprio TFR, lo stesso veniva automaticamente destinato al fondo di previdenza complementare stabilito dal CCNL (silenzio assenso).

Cosa cambia con la legge di bilancio 2026?

Cambia il meccanismo che regola la destinazione del TFR, in quanto si passa dal sistema del silenzio-assenso a quello dell’adesione automatica: l’iscrizione alla previdenza complementare prevista dai contratti collettivi opera automaticamente fin dal momento dell’assunzione.

Tuttavia, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e:

  • conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta o
  • mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Meccanismo analogo opera con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione. In tal caso, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a informare il neoassunto circa gli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro lo informa circa la possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applicherà il meccanismo di adesione automatica.

Con effetto dal periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria Inps i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti.

In via transitoria, per il 2026-2027 tale inclusione è limitata ai datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a 60; tale limite verrà portato a 40 con decorrenza dal 2032.

Condividi l'articolo