In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disegno di legge, approvato dal Senato il 17 settembre scorso, è già emersa qualche criticità nell’impiego dell’intelligenza artificiale nell’esercizio della professione, come si può evincere da alcune recenti sentenze di merito che testimoniano la diffusione della prassi.
Il Tribunale di Firenze prima e quello di Torino più recentemente, infatti, hanno dovuto fare i conti con una pratica molto pericolosa, consistente nell’utilizzo da parte degli avvocati dell’IA per scrivere atti giudiziari senza verificarne il contenuto e la correttezza.
La recente pronuncia del Tribunale di Torino
Il Tribunale di Torino con sentenza 2120 del 16 settembre 2025 ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di 500 euro in favore di ciascuna delle parti convenute per aver agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, depositando un «ricorso redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio».
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto sussistente la “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c. in quanto, pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle proprie pretese, la parte ricorrente aveva scelto di fare ugualmente opposizione nei confronti di plurimi avvisi di addebito, svolgendo eccezioni manifestamente infondate attraverso un ricorso intriso di allucinazioni dell’IA, non verificate dall’avvocato difensore.
La legge italiana sull’intelligenza artificiale
Sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è intervenuto anche il disegno di legge sull’IA che è in attesa di pubblicazione in Gazzetta e che all’art. 13 specifica che:
- il suddetto utilizzo è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera;
- le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente.
In sostanza, il legislatore ha voluto marginalizzare l’uso dell’IA nell’esercizio delle professioni imponendo la prevalenza del lavoro intellettuale e della trasparenza nei confronti del cliente.
Il medesimo approccio è stato adottato per l’uso dell’IA nell’attività giudiziaria, prevedendo all’art. 15 che sia sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.
L’obiettivo è, dunque, quello di promuovere e rendere imprescindibile la sorveglianza umana sui sistemi di intelligenza artificiale affinché le innovazioni tecnologiche siano adottate per facilitare, supportare e velocizzare il lavoro umano senza sostituirvisi completamente, con tutti i conseguenti rischi per i diritti fondamentali delle persone.

