Permessi studio. Cosa spetta in caso di università telematiche

La Cassazione con ordinanza n. 25038 dell’11 settembre 2025 è tornata a pronunciarsi sui permessi studio e in particolare sull’esercizio di tale diritto da parte di studenti che frequentino le università telematiche.

Prima di esaminare questo aspetto, però, è opportuno ripercorrere la disciplina vigente in materia, integrata in genere dalla contrattazione collettiva.

Vediamo, quindi, nel dettaglio quali sono i diritti riconosciuti ai lavoratori studenti.

La disciplina dei permessi studio è contenuta nell’art. 10 St. Lav. secondo cui:

  • i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali;
  • i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti;
  • il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui sopra.

La contrattazione collettiva in genere amplia le tutele previste dal legislatore riconoscendo almeno 150 ore di permessi retribuiti da concedere al lavoratore studente per frequentare corsi di studio, e non solo per sostenere gli esami, in orari coincidenti con quelli di servizio.

Secondo la giurisprudenza consolidata per “frequenza ai corsi” deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio (Cass. 17128/2013).

Nel caso esaminato di recente dalla Cassazione l’amministrazione datrice di lavoro riteneva che la norma contrattuale andasse interpretata nel senso della necessaria coincidenza degli orari dei corsi con l’orario lavorativo, affinché il dipendente avesse diritto ai permessi studio in questione.

Conseguentemente, occorre operare una distinzione a seconda che i lavoratori frequentino un’università telematica oppure siano iscritti ad un corso tenuto in presenza, in quanto solo nel secondo caso sussiste l’obbligo per gli studenti di frequentare le lezioni negli orari prestabiliti dall’ateneo, ben potendo gli studenti di un’università telematica seguire i corsi fuori dagli orari di servizio non essendo vincolati ad orari predeterminati.

La Cassazione, accogliendo il ricorso del datore di lavoro, ha confermato che nel caso di università telematiche proprio la circostanza che il lavoratore non sia tenuto a frequentare il corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nell’università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l’orario di lavoro.

Diverso, invece, è il caso in cui il dipendente sia in grado di attestare, attraverso apposita documentazione rilasciata dall’università, di poter frequentare le lezioni online esclusivamente in determinati orari prestabiliti coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.

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