Parità retributiva e trasparenza salariale. Cosa cambia con il D.lgs. 96/2026

Dal 7 giugno 2026 è entrato in vigore il D.lgs. 96/2026, attuativo della Direttiva 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Si tratta di un intervento legislativo che ha una portata dirompente in quanto impone una serie di obblighi e divieti alle aziende, nell’ottica di garantire la trasparenza retributiva sia nella fase di recruiting che durante il rapporto di lavoro.

Procediamo con ordine.

Per «stesso lavoro» si intende la prestazione lavorativa svolta nell’esercizio di mansioni identiche o riconducibili alla stessa qualifica esemplificativa nell’ambito del medesimo livello retributivo e categoria legale di inquadramento previsti dal CCNL per il settore di riferimento.

Per «lavoro di pari valore», invece, si intende la prestazione lavorativa diversa svolta nell’esercizio di mansioni comparabili, previste dai livelli di inquadramento stabiliti dal CCNL per il settore di riferimento.

La valutazione del lavoro di pari valore è effettuata sulla base di criteri comuni, oggettivi e neutrali rispetto al genere, che tengono conto

  • delle competenze,
  • delle responsabilità,
  • delle condizioni di lavoro nonché
  • di qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici.

Il provvedimento, in linea con le indicazioni della Direttiva, sancisce il principio della trasparenza retributiva prima dell’assunzione, trasparenza garantita da una serie di divieti e obblighi per le aziende.

In primis, gli avvisi e i bandi con cui sono rese note le opportunità di lavoro pubblico e privato (i.e. gli annunci di lavoro, i bandi di concorso) sono redatti secondo criteri neutri sotto il profilo del genere, anche in relazione ai titoli professionali richiesti. Non solo. Essi devono contenere indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia da attribuire alla posizione nonché alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione.

Le procedure di selezione e assunzione devono essere condotte in modo non discriminatorio. In fase di selezione è vietato non solo chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro, ma anche acquisire tali informazioni indirettamente, tramite soggetti ai quali l’azienda abbia affidato la fase di selezione o di assunzione. 

I datori di lavoro devono rendere accessibili ai lavoratori:

  • i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi;
  • i criteri stabiliti per la progressione economica dei lavoratori.

Come adempiere tale obbligo?

L’adempimento avviene tramite l’informativa resa al lavoratore all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, in quanto idonea a rendere conoscibili il livello di inquadramento, la retribuzione iniziale, il CCNL applicato e i relativi criteri di determinazione. Per i datori di lavoro che applicano un CCNL stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o equivalenti, l’adempimento è assolto mediante il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dal CCNL applicato nonché dagli eventuali accordi aziendali.

Una volta all’anno i lavoratori possono richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

La richiesta può essere fatta anche tramite i rappresentanti o gli organismi per la parità, su specifica delega e la risposta deve pervenire per iscritto, entro due mesi dalla richiesta.

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